consulenza telefonica o in videoconferenza (entro 15 minuti) | Euro 52,00 |
consulenza telefonica (oltre 15 minuti) | Euro 104,00 |
consulenza in videoconferenza | Euro 150,00 |
consulenza in studio | Euro 150,00 |
consulenza fuori studio | Euro 240,00 |
Tariffazione ai sensi del D.M. n. 147 del 13.8.2022 | |
Tariffazione a percentuale sul valore della controversia | |
Tariffazione forfettaria | |
Tariffazione fissa o in convenzione | |
Finanziamento della lite |
Tariffe
Tariffazione D.M. 147|2022 o a percentuale
1. Tariffazione ai sensi del D.M. n. 147 del 13.8.2022.
In questo caso il compenso è determinato sulla base delle voci contenute nel Decreto Ministeriale, che viene applicato dai Giudici in mancanza di accordo tra le Parti.
Le voci dei Parametri Ministeriali per le attività giudiziali sono suddivise essenzialmente in quattro fasi: fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria, fase decisoria, con compensi variabili in relazione allo scaglione di valore della controversia.
2. Tariffazione a percentuale sul valore della controversia
Con questa tariffazione è possibile concordare con il cliente compensi a percentuale sul valore dell’affare oppure su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione.
Tariffazione forfettaria o in convenzione
3. Tariffazione forfettaria
Mediante la Tariffazione forfettaria lo studio svolge attività di consulenza stragiudiziale in favore del Cliente, dietro pagamento di un compenso forfettario (su base annuale).
Tale tipo di tariffazione è indicato soprattutto in caso di consulenza continuativa con le imprese. le quali hanno generalmente la necessità di conoscere preventivamente il costo, definitivo e certo, della consulenza legale, indipendentemente dalla durata, dalla tipologia e dalla complessità della stessa.
Al Cliente viene normalmente richiesto di rimborsare allo Studio le spese sostenute per lo svolgimento dell'attività, costituite da anticipazioni (francobolli, imposte e oneri di registrazione, contributo unificato, etc.), spese di studio (telefono, fax, etc.) o di trasferta. A tutti gli onorari si aggiungono i seguenti importi: a) il 4% c.n.p.a. dovuto a titolo di cassa di previdenza professionale; c) il 22% per I.V.A. sul totale così ottenuto.
Normalmente lo Studio fa precedere alla fattura definitiva (emessa secondo quanto previsto dalla vigente normativa al momento dell'incasso del corrispettivo) un preavviso di parcella.
Finanziamento della lite
Il contratto di finanziamento della lite è un contratto stipulato tra un finanziatore e il titolare di un diritto azionabile in giudizio mediante il quale il finanziatore si accolla i costi e il rischio dell’esito negativo di un processo giurisdizionale o arbitrale (inclusa la condanna al pagamento delle spese processuali a favore della controparte), trattenendo in cambio, solo in caso di esito vittorioso del giudizio, una percentuale di quanto concretamente incamerato dalla parte finanziata.
In questo modo il Finanziamento della Lite rappresenta un utile strumento per garantire tutela a ragioni creditorie destinate altrimenti a rimanere ingiustamente frustrate per mancanza di risorse economiche.
Il finanziamento è sostenuto da Fondi di investimento solo per liti di valore elevato.
Gratuito patrocinio
L'accesso alla Giustizia è sempre più oneroso e non alla portata di tutti.
L'Avv. Paolo Mercuri è abilitato all'esercizio del patrocinio a spese dello Stato.
Al fine di essere rappresentata in giudizio, sia per agire che per difendersi, la persona non abbiente può richiedere l'assistenza a spese dello Stato, purché le sue pretese non risultino manifestamente infondate.
L’istituto del patrocinio a spese dello Stato vale nell’ambito di un processo civile ed anche nelle procedure di volontaria giurisdizione (separazioni consensuali, divorzi congiunti, ecc.).
L’ammissione al gratuito patrocinio è valida per ogni grado del processo e per le procedure connesse.
La stessa disciplina si applica anche nel processo amministrativo, contabile e tributario.
Chi può essere ammesso
Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.746,68.
Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.
Eccezione: si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
Possono richiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato:
- i cittadini italiani
- gli stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare
- gli apolidi
- gli enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica.
L'ammissione può essere richiesta in ogni stato e grado del processo ed è valida per tutti i successivi gradi del giudizio. Se la parte ammessa al beneficio rimane soccombente, non può utilizzare il beneficio per proporre impugnazione.
Esclusione dal patrocinio
Il beneficio non è ammesso nelle cause per cessione di crediti e ragioni altrui (salvo se la cessione appaia fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti).
La domanda, sottoscritta dall'interessato, va presentata in carta semplice e deve indicare:
- la richiesta di ammissione al patrocinio
- le generalità anagrafiche e codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare
- l'attestazione dei redditi percepiti l'anno precedente alla domanda (autocertificazione)
- l'impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al beneficio
- se trattasi di causa già pendente
- la data della prossima udienza
- generalità e residenza della controparte
- ragioni di fatto e diritto utili a valutare la fondatezza della pretesa da far valere
- prove (documenti, contatti, testimoni, consulenza tecniche, ecc. da allegare in copia).