Mediante il trust il disponente (settlor) trasferisce alcuni beni di sua proprietà al trust e designa un gestore (trustee), che li amministra nell’interesse dei beneficiari, individuati in sede di costituzione del trust o in un momento successivo, o per uno scopo prestabilito.
L’effetto principale dell’istituzione di un trust è la segregazione patrimoniale in virtù della quale i beni in trust costituiscono un patrimonio separato e autonomo rispetto al patrimonio del disponente, del trustee e dei beneficiari, con la conseguenza che tali beni non potranno essere escussi dai creditori di tali soggetti.
Gli elementi essenziali che caratterizzano i trusts sono i seguenti:
1. la separazione dei beni del trust rispetto al patrimonio del disponente, del trustee e dei beneficiari;
2. l’intestazione dei beni medesimi al trustee;
3. il potere-dovere del trustee di amministrare, gestire e disporre dei beni secondo il regolamento del trust o le norme di legge.
Per effetto della Convenzione de L'Aja del 1.7.1985, possono essere riconosciuti effetti giuridici
in Italia ai trust costituiti secondo la legge di uno Stato che lo preveda nel proprio ordinamento giuridico quale istituto tipico.
Il trust e' caratterizzato da una doppia proprietà, l’una ai fini dell’amministrazione -in capo al trustee- e l’altra, ai fini del godimento - in capo al beneficiario.
In sostanza, mentre la titolarità del diritto di proprietà è piena, l’esercizio di tale diritto è invece limitato al perseguimento degli scopi indicati nell’atto istitutivo.
L’atto istitutivo del trust può indicare un guardiano (protector) con il compito di vigilare sull’operato del trustee.