REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Cinosuro
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3975/2020 promossa da:
- B.G. (C.F. (...)), residente in S. P. in C. (B.) e con il patrocinio dell'avv. NUNZIATA CINZIA presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
Appellante
contro
- I. S.p.A. (C.F. (...)), in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in M. e con il patrocinio dell'avv. MANTELLINI FEDERICO e dell'avv. GENNA LEONARDA presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
Appellato
OGGETTO: appello sentenza del Giudice di Pace di Bologna n. 2285/2019 del 05.02.2019 e pubblicata il 30.08.2019.
E trattenuta in decisione sulle seguenti:
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, B.G. conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Bologna la finanziaria I. S.p.A., al fine di sentirla condannare al pagamento in restituzione della somma di Euro 866,06, asseritamente trattenuta dalla società convenuta a seguito dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento n. (...) sottoscritto il 01.02.2012 e con cui si era obbligato a rimborsare il capitale lordo di Euro 38.520,00 in n. 120 rate mensili di Euro 321,00 ciascuna, mediante cessione del quinto dello stipendio.
L'attore esponeva che il contratto prevedeva ulteriori oneri a proprio carico, ovvero Euro 3.463,82 per commissioni ed Euro 554,69 per premio assicurativo. A seguito dell'estinzione anticipata avvenuta il 14.09.2016 - con il versamento della somma di Euro 19.638,68, in corrispondenza della rata n. 48 - I. provvedeva al rimborso della minor somma di Euro 1.545,04, omettendo l'ulteriore rimborso oggetto della domanda giudiziale (composta da Euro 533,25 per commissioni ed Euro 332,81 del premio assicurativo) quali costi sopportati per il periodo di finanziamento non goduto e calcolati secondo il criterio "pro rata temporis".
In diritto invocava il diritto alla restituzione delle commissioni e del premio assicurativo (essendo altresì venuti meno i rischi vita, impiego e infortuni), nonché della quota di interessi e di tutti i costi del credito, quali oneri sostenuti al momento dell'accensione del finanziamento e da imputarsi al periodo residuo del contratto ai sensi dell'art. 125 sexies del D.Lgs. n. 385 del 1993 (c.d. T.U.B.) e dell'art. 2033 cod. civ.; deduceva inoltre la violazione del principio di trasparenza, non essendo sufficiente la mera distinzione fra costi soggetti e non soggetti a maturazione nel tempo.
B.G. concludeva, pertanto, per la condanna della convenuta al pagamento della somma di Euro 866,06, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di sottoscrizione del contratto al saldo; domandava inoltre l'applicazione dell'interpretazione più favorevole per il consumatore ex art. 35, comma 2 codice del consumo, con il sequenziale diritto a ricevere il rimborso dei ratei residui di tutti gli oneri finanziari di tipo c.d. "recurring", versati e non goduti. Vinte le spese.
Parte convenuta I. si costituiva nel primo giudizio, deducendo che controparte aveva già ottenuto l'equa riduzione, ai sensi dell'art. 125 sexies del T.U.B., dei costi complessivi del contratto nell'importo rimborsato di Euro 1.545,04 e pertanto l'infondatezza delle pretese dell'attore; argomentava inoltre circa la non debenza della somma relativa alla provvigione dell'intermediario, non rimborsabile ex art. 1748 cod. civ. e, in ogni caso, la rimborsabilità dei soli costi c.d. "recurring" e non dei costi c.d. "up front". Eccepiva ancora la carenza di legittimazione passiva in ordine alla restituzione della quota di premio assicurativo rischio vita, in quanto l'onere restitutorio ricadeva in capo alla Compagnia assicurativa ex art. 22 della L. n. 221 del 2012 e che aveva di fatto percepito il premio, tanto che la stessa Compagnia aveva già provveduto in data 21.03.2017 al rimborso in favore dell'attore di Euro 161,94.
Parte convenuta I. concludeva, quindi, domandando dichiararsi la carenza di legittimazione passiva circa il rimborso della quota del premio assicurativo; nel merito, il rigetto delle domande attoree e solo in subordine, qualora ritenuta obbligata in solido con la Compagnia assicurativa, al pagamento del rimborso residuo pari ad Euro 170,87. Vinte le spese.
La causa era decisa dal Giudice di Pace con sentenza n. 2285/2019 del 05.02.2019 e pubblicata il 30.08.2019, statuente il rigetto della domanda attorea e la compensazione delle spese di giudizio.
La sentenza è in questa sede gravata da tempestivo appello di B.G., notificato via pec in data 02.03.2020, con domanda di integrale riforma e consequenziale accoglimento dell'appello.
B.G. ha, in questo grado, eccepito la violazione dell'art. 115 c.p.c. e art. 111 Cost., avendo il giudice di prime cure ritenuto la domanda non sufficientemente provata, nonostante la puntuale e documentale prova del titolo, del pagamento e della relativa estinzione anticipata del rapporto (con la produzione in giudizio del contratto di finanziamento, del conteggio di estinzione anticipata e della ricevuta del bonifico con cui il finanziamento era estinto).
Ha, poi, dedotto in ordine alla corretta quantificazione della somma domandata in restituzione, determinata secondo il criterio "pro rata temporis", non contestato dalla convenuta e richiedente un semplice calcolo aritmetico non implicante la necessità della (richiesta di) consulenza tecnica d'ufficio invocata dal giudice in motivazione.
L'appellante ha, inoltre, argomentato circa l'irrilevanza della distinzione tra costi c.d. "recurring" e c.d. "up front", posto l'intervento medio tempore della sentenza della Corte di Giustizia Europea 11 settembre 2019 pronunciata nella causa C-383/18, con cui è stata resa l'interpretazione dell'art. 16, paragrafo 1 della Direttiva 2008/48/CE (relativa ai contratti di credito ai consumatori) e con cui è stato sancito il diritto del consumatore in caso di rimborso anticipato alla riduzione del costo totale del credito, includendo tutti i costi posti a carico del consumatore.
Parte appellante ha concluso domandando, previo accoglimento dell'appello, l'integrale riforma della sentenza impugnata e, per l'effetto, la condanna di I. al pagamento della somma di Euro 866,06, oltre rivalutazione e interessi legali dalla data di sottoscrizione del contratto. Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Parte appellata I. S.p.A. si è costituita in giudizio con comparsa depositata il 09.06.2020, reiterando anche in questo grado le deduzioni circa l'infondatezza della pretesa avversaria e condividendo l'esito del giudizio di primo grado, non avendo parte appellante nulla eccepito circa la correttezza della somma liquidata al momento dell'estinzione anticipata in Euro 1.545,04 e circa l'avvenuto rimborso da parte della compagnia assicurativa della quota del premio; ha, inoltre, evidenziato che tali contestazioni non son state avanzate neppure in appello, oltre all'assenza di deduzioni in ordine all'applicazione dell'art. 22, comma 15 quater della L. n. 221 del 2012, già invocata nel primo grado di giudizio e per cui il criterio "pro rata temporis" non è applicabile alla quota del premio assicurativo, posto che, il cliente ha già ricevuto dalla compagnia assicuratrice Euro 161,64 - circostanza non contestata.
Quanto all'ulteriore somma di Euro 533,25 domandata a rimborso delle commissioni dell'intermediario, parte appellata ha argomentato circa la genericità della pretesa avversaria, non superabile nemmeno alla luce dell'invocata sentenza della Corte di Giustizia Europea - non direttamente applicabile dal giudice in quanto indirizzata ai legislatori degli Stati membri, permanendo quindi la necessaria distinzione fra costi c.d. "recurring" (costi ripetibili) e costi c.d. "up front" (non ripetibili) ex art. 125 sexies T.U.B.
Inoltre, Italcredit ha evidenziato l'assenza di indicazione da parte della Corte europea del soggetto onerato della restituzione.
Parte appellata ha, quindi, concluso per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado. Vinte le spese anche del presente giudizio.
Nelle more è intervenuta la normativa emergenziale in tema di diffusione del contagio da Covid-19 ed in particolare il D.L. 17 marzo 2020, n. 18; conseguentemente è stata disposta la modalità della trattazione scritta di cui all'art. 83 comma 7 lett. h) del D.L. n. 18 del 2020 (decreto 30.05.2020), concedendo alle parti termine sino al 09.06.2020 per il deposito di brevi note ove svolgere tutte le deduzioni relative alla prima udienza e che avrebbero svolto nel verbale di prima udienza.
Alla fissata udienza, dato atto che entrambe le parti hanno depositato le note, è stata fissata l'udienza del 10.09.2020 per la precisazione delle conclusioni (verbale udienza 11.06.2020).
A tale udienza, svoltasi sempre nella modalità a trattazione scritta ex art. 83 comma 7 lett. h) del D.L. n. 18 del 2020 (decreto 27.07.2020), dato atto che le parti hanno tempestivamente depositato le proprie note precisando le conclusioni come in epigrafe, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione (verbale udienza 10.09.2020).
1. Ritiene il giudicante che l'appello proposto da B.G. sia meritevole di accoglimento, seppur nei limiti di quantum di cui al prosieguo; ne seguono la riforma della sentenza impugnata, anche in punto alle spese del grado.
Pacifica in causa la circostanza che il contratto di finanziamento de quo è stato estinto anticipatamente allo scadere della rata n. 48, a fronte del bonifico bancario di Euro 19.638,68 eseguito dall'appellante in favore di I. S.p.A. in data 14.09.2016 (doc. n. 4 parte appellante) e che I. abbia all'atto dell'estinzione liquidato la somma di Euro 1.545,04 a titolo di "rimborso commissioni quota non maturata" (doc. n. 3).
Ciò precisato in fatto, è oggetto del presente contendere l'accertamento se parte appellante abbia o meno diritto all'ulteriore rimborso - e in caso di esito positivo, per quali oneri ed in quale misura - dei costi accessori già anticipati.
Orbene, in merito l'invocato l'art. 125 sexies, comma 1, T.U.B. prevede che "il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto"; tale disposizione, introdotta con il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, ha recepito nel nostro ordinamento la Direttiva 2008/48/CE e, per quanto qui rileva, l'art. 16, paragrafo 1, secondo cui "Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto".
Di recente, come amplius argomentato ed esposto negli scritti difensivi, è intervenuta la pronuncia della Corte di Giustizia Europea 11 settembre 2019 pronunciata nella causa C-383/18 (d'ora in poi, per brevità "Sentenza Lexitor"); la Corte ha affermato che "l'articolo 16, paragrafo 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la Direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".
La Corte è intervenuta, superandolo, sul dibattito relativo alla rimborsabilità ai sensi dell'art. 125 sexies T.U.B. anche dei costi c.d. "up front" (es: spese di istruttoria, costi di apertura della pratica, commissioni all'agente, etc.) ovvero dei costi pagati dal consumatore per gli adempimenti preliminari alla concessione del finanziamento e che prescindono dalla durata del contratto di credito; già pacifica invece la rimborsabilità dei costi c.d. "recurring" (costi ripetibili ex lege secondo regole di diritto comune, anche, prescindendo dalla previsione dell'art.125 sexies TUB) rappresentando i costi continuativi finalizzati a remunerare il finanziatore quale corrispettivo delle attività di gestione del rapporto, in tutta la fase successiva alla conclusione del contratto e quindi non dovuti in caso di estinzione anticipata del finanziamento (es. polizze assicurative, costo di incasso rata e simili).
La pronuncia Lexitor ha quindi reso irrilevante la riportata distinzione dei costi, sì che l'attore non è più onerato di allegare e provare la natura "recurring" dei costi di cui chiede il rimborso.
Coerentemente, la giurisprudenza di merito ha osservato come tale interpretazione intervenga ampliando non solo il thema decidendum, ma altresì il perimetro dei costi ammessi a rimborso e, pertanto, indirettamente sulla causa petendi, esonerando il cliente che abbia domandato il rimborso dalla prova di tale circostanza e conseguente semplificazione degli elementi necessari all'accoglimento della domanda (cfr., Tribunale Torino, 21.03.2020).
Alla luce di tali argomentazioni, posta la natura vincolante per il giudice nazionale dell'interpretazione del diritto comunitario adottata dalla Corte di giustizia (cfr. Cass. n. 742/2020; Cass. n. 1287/2019; Cass. n. 5381/2017), ritiene il giudicante che l'art. 125 sexies T.U.B. debba interpretarsi conformemente al principio di diritto posto dalla Corte di giustizia europea; ne consegue, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il diritto del consumatore finanziato alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi c.d. "up front", prima esclusi (cfr., Tribunale Milano, 03.11.2020 "dunque, occorre constatare che l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di "equa riduzione" quella, piu' precisa, di "riduzione del costo totale del credito" e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare "gli interessi e i costi"... la Corte avverte che l'effettivita' del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto"; v., anche Tribunale Torino, 22.09.2020; Tribunale Torino, 21.03.2020; Tribunale Torino, 29.06.2020; Tribunale Savona, 18.11.2020; Tribunale Roma, 16.09.2020).
2. In ordine all'eventuale quantum restitutorio - si conviene con parte appellante circa l'errore in cui è incorso il primo giudice sia nell'affermazione dell'assenza di sufficienti elementi di prova (laddove la documentazione contrattuale è più che idonea alla determinazione) sia nell'argomento circa la mancata richiesta di CTU (laddove la consulenza tecnica d'ufficio è atto del giudice) - ribadendo che non è più operabile la distinzione in ragione della natura del costo, si opera in applicazione del criterio proposto del c.d. "pro rata temporis" e dapprima con riferimento ai costi indicati dallo stesso appellante come connessi al credito in Euro 3.463,82 (Euro 1.563,82 quale "commissione del Finanziatore" - soggetta a maturazione nel corso del tempo, Euro 1.140,00 per "Commissioni dell'agente in attività finanziaria" - soggetti a maturazione nel tempo, Euro 760,00 per "Commissioni dell'agente in attività finanziaria" - non soggetti a maturazione nel tempo).
Il proposto criterio di calcolo risponde al dato letterale della norma (art. 125 sexies T.U.B.), laddove impone che il rimborso avvenga "per la vita residua del contratto" ovvero in proporzione al residuo tempo di durata.
Dividendo i costi connessi al credito di Euro 3.463,82 per il numero delle rate pattuite (120) e moltiplicando il risultato (Euro 28,865) per il numero delle rate residue (72), si perviene all'importo rimborsabile di Euro 2.078,29; detratto quindi l'importo di Euro 1.545,04, già rimborsata, residua la somma di Euro 533,25, come da domanda.
3. Parte appellante ha ulteriormente domandato il rimborso di Euro 332,81 pari alla quota del premio assicurativo non goduto.
Deve anzitutto premettersi che parte appellata ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, essendo tenuta al relativo rimborso la compagnia assicurativa ai sensi dell'art. 22, comma 15 quater del D.L. n. 179 del 2012 come convertito dalla L. n. 221 del 2012 e trattandosi del soggetto che ha effettivamente incassato il premio.
Orbene, se è pur vero che l'art. 22, comma 15-quater del decreto citato prevede "Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento, per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato, le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, calcolata per il premio puro in funzione degli anni e della frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo", la consolidata giurisprudenza di merito - valorizzando i principi generali in tema di individuazione dei soggetti legittimati attivi e passivi a stare in giudizio - ritiene sussista un collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento e quello accessorio di assicurazione (cfr., Tribunale Milano, 05.12.2019 "In tema di collegamento negoziale tra contratti bancari, qualora in sede di erogazione di un finanziamento venga stipulata una polizza assicurativa, la riscontrata contestualità darà luogo a una presunzione iuris tantum di collegamento, che potrà essere vinta dando prova di totale assenza di funzionalità della polizza a garantire la restituzione del finanziamento, ovvero provando che il mutuo ha rappresentato soltanto l'occasione per offrire al cliente prodotti assicurativi diversi. Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto l'assicurazione - che remunerava il mutuante in caso di morte, invalidità o perdita del lavoro da parte del mutuatario - contestuale al mutuo, in quanto inserita nel medesimo formulario di richiesta del finanziamento e finalizzata a remunerare la banca").
Tali argomentazioni assumono rilevanza anche nel caso di specie. In tal senso depone l'art. 5 del contratto 01.02.2012 ove è espressamente previsto che "A garanzia del debito contratto, il Cedente si impegna a stipulare a beneficio della Cessionaria, con primaria Compagnia di assicurazione, polizza assicurativa per la copertura del rischio premorienza, per l'ammontare dell'importo totale dovuto dal consumatore" indicato nel paragrafo 2 del Documento, per il periodo di ammortamento del prestito"; non solo, devono poi evidenziarsi la natura obbligatoria della polizza ai fini dell'accensione del finanziamento ed, in particolare, l'inclusione della polizza assicurativa fra i costi previsti dal già richiamato paragrafo 3.1 del documento allegato al contratto 01.02.2012.
E' indubbio, pertanto, che la polizza assicurativa rappresenti un costo del finanziamento da rimborsarsi sempre ex art. 125 sexies T.U.B (cfr., Tribunale Savona, 18.11.2020; Tribunale Torino, 21.03.2020; Tribunale Nocera Inferiore, 12.02.2018).
Dunque, compete al soggetto erogatore del finanziamento che ha collocato al cliente anche la polizza assicurativa, provvedere alla restituzione del premio assicurativo non goduto dal cliente a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento.
I. S.p.A. è pertanto tenuta alla restituzione dell'ulteriore somma anticipata da B.G. per la polizza assicurativa, seppur nella minor importo di Euro 170,87, tenuto conto del rimborso già operato dalla compagnia assicuratrice in data 21.02.2017 per la somma di Euro 161,94, circostanza non contestata e documentalmente provata (doc. n. 3 parte appellata).
Ne consegue il riconoscimento del credito di parte appellante B.G. di Euro 533,25 quali costi connessi al finanziamento in applicazione dei suesposti principi, nonché l'ulteriore di Euro 170,87 per la quota di premio assicurativo non goduto all'esito dell'estinzione anticipata del finanziamento.
In riforma dell'appellata sentenza, quindi, si pronuncia condanna di parte appellata I. al pagamento della somma di Euro 704,12, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda al saldo effettivo.
4. Quanto al carico delle spese di lite, il riconoscimento di una minor somma rispetto a quella domandata e il richiamo alla sopravvenuta sentenza della Corte di Giustizia rappresentano motivi per disporre la compensazione delle spese, di entrambi i gradi di giudizio, in ragione della metà, con condanna di parte appellata alla restante metà secondo la liquidazione di cui al dispositivo che segue. La liquidazione è operata in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 previsti per lo scaglione sino a Euro 1.100,00. Distrazione autorizzata in favore dell'Avv. Nunziata Cinzia, dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa promossa in grado di appello da B.G., ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello proposto da B.G., riforma la sentenza del Giudice di Pace di Bologna n. 2285/2019 pubblicata il 30.08.2019;
2) per l'effetto, condanna I. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di parte appellante della somma di Euro 704,12, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
3) in riforma della appellata sentenza, dichiara la compensazione delle spese del primo giudizio in ragione della metà e condanna I. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione in favore di B.G. della restante metà che liquida in Euro 165,00 per compenso oltre rimborso forfetario 15%, C.p.a. ed I.v.a. come per legge;
4) dichiara la compensazione delle spese del presente grado di giudizio in ragione della metà e condanna I. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione in favore di parte appellante della restante metà che liquida in Euro 45,75 per anticipazioni e in Euro 315,00 per compenso oltre rimborso forfetario 15%, C.p.a. ed I.v.a. come per legge;
5) distrazione autorizzata in favore dell'Avv. Nunziata Cinzia.
Così deciso in Bologna, il 3 gennaio 2021.
Depositata in Cancelleria il 7 gennaio 2021.